Democrazia diretta

Premesse al progetto di introduzione di forme di democrazia diretta nel Comune di Gussago

 

Democrazia è una sostantivo “composto” da due parole che traggono origine dalla lingua greca: δῆμος

(démos), ossia popolo, e κράτος (cràtos), ovvero potere. Etimologicamente parlando, dunque, democrazia significa “potere del/al popolo” e, in senso più politico, “governo del popolo”.

 

Lo strumento per eccellenza della manifestazione della volontà popolare è nella nostra epoca il referendum. Esso assume più forme in rapporto alle finalità con cui è indetto.

 

Il Referendum propositivo serve per proporre una nuova legge (vincola il legislatore a emanare una legge coerente con l’espressione popolare); è presente ad es. nell’ordinamento costituzionale di San Marino o in quello svizzero.

Il Referendum consultivo ha il fine di per interpellare il parere popolare circa una determinata questione politica (mera richiesta di parere legalmente non vincolante quanto alla decisione successiva).

Il Referendum confermativo serve per richiedere il consenso popolare perché una legge o una norma costituzionale possa entrare in vigore.

Il Referendum abrogativo è utilizzato per abrogare una legge esistente, rimuovendola dall’ordinamento.

Il Referendum deliberativo è lo strumento mediante il quale i cittadini deliberano secondo il principio della sovranità popolare (ad es. Comune e Provincia che deliberano “regolamenti” che sono atti aventi valore di legge).

Il Referendum legislativo è lo strumento mediante il quale s’introducono leggi locali o statali.

 

 

DEMOCRAZIA DIRETTA SECONDO LA LEGGE

I referendum “propositivi”, “deliberativi” e “legislativi” non sono previsti né dalla Costituzione italiana, né dagli Statuti degli enti locali. Tuttavia in applicazione ai principi costituzionali che prevedono l’autonomia legislativa ed attuativa degli Enti locali (articoli 114, 117,118 e 123 della Costituzione della Repubblica Italiana) negli Statuti e nei Regolamenti comunali e regionali dovrebbe essere introdotto qualsiasi tipo di referendum che trovi applicazione a livello territoriale. Questo renderebbe possibile sulla carta l’introduzione di Referendum di tipo Deliberativo, Propositivo ed Abrogativo (o Revocativo).

 

Così recita il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 8, in materia di Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. comma 3:

«Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini».

 

I motivi per cui le amministrazioni comunali difficilmente abbiano recepito tale direttiva possono essere molteplici. Per dovere di sintesi se ne possono riscontrare principalmente due, senza che siano da interpretare come attenuanti:

– in genere, l’essere umano come tale e come cittadino tende all’abitudinarietà e ad essere, dunque, poco incline a investire proprie energie per modificare situazioni (sue proprie o che lo circondano), le quali evidentemente sono per lui fonte di sicurezza, tranquillità, comodità apparenti. In conseguenza anche di ciò, in àmbito amministrativo avviene talvolta che, quando occorre gestire problematiche di particolare urgenza o alquanto sensibili per l’opinione pubblica, spesso risulta difficile prendere posizione in merito e avviare progetti di lavoro su e per il territorio che non diano risultati immediati o a breve termine. In questo caso, iniziative lungimiranti trovano spesso l’ostacolo della cittadinanza;

– la gestione attuale della cosa pubblica da parte degli amministratori delegati dalla cittadinanza tende ad essere accentratrice, ovverosia a mantenere intatte le prerogative, i privilegi e ogni forma di potere acquisita.

 

DEMOCRAZIA DIRETTA E DIFFIDENZA

Quando si comincia a imbastire un discorso circa l’attuabilità di forme di democrazia diretta sul territorio, una delle prime contestazioni che si fanno largo è che una gestione simile della cosa pubblica richiede troppo tempo e troppe competenze al singolo cittadino, il quale deve farsi carico di ulteriori responsabilità e si sente obbligato a informarsi sulle problematiche relative alla vita politica, sia essa statale o locale. Di contro, la democrazia rappresentativa appare come l’unico strumento adatto e funzionale per la gestione della cosa pubblica, in quanto delega chi ha più competenze (il ‘politico’ di professione) a svolgere il suo mandato in rappresentanza di chi lo ha eletto.

Un simile ragionamento, tuttavia, presenta due limiti importanti:

1) in quali forme può tutelarsi il delegante nel caso in cui il delegato non adempia il suo dovere?

2) chi ha un’opinione politica contraria o minoritaria e non ha delegati che possano in alcun modo rappresentarlo, come può far sentire le sue ragioni?

 

Una seconda obiezione asserisce che la democrazia diretta non sia altro che l’introduzione di nuove forme e strumenti politici che non solo complicano ulteriormente una burocrazia già di per sé intricata, rallentando la macchina amministrativa, ma fanno aumentare i costi di gestione della cosa pubblica.

La soluzione a questi potenziali ostacoli si ottiene mediante una democrazia diretta introdotta con serietà e regolata fin dal principio all’interno dei singoli Statuti comunali o regolamenti di più largo raggio. Il pericolo che la cittadinanza possa rallentare l’amministrazione con l’indizione di referendum su argomenti disparati viene ad es. sventato dal fatto che è necessario raccogliere un certo numero di firme, che serve forza di volontà di più persone e un lavoro ponderato. Ad ogni modo, attualmente esistono realtà all’interno dello Stato italiano (comuni di Sassello e di Vicenza) e all’estero in aree culturalmente molto vicine all’area lombarda (il Canton Ticino nella Conf. svizzera), nelle quali forme di democrazia diretta hanno avuto successo. Il caso svizzero è in questo senso esemplare: la democrazia diretta dei referendum, estesa a livello confederale, permette a livello locale e cantonale di respingere o approvare provvedimenti emanati dallo Stato centrale.

Per finire, gli strumenti referendari, almeno a livello comunale, presentano costi assai limitati e possono rappresentare un deterrente alle spese clientelari o agli sperperi a cui le istituzioni pubbliche ci hanno finora abituato.

 

 

VANTAGGI DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA

La pratica della democrazia diretta porta innanzitutto benefici oggettivi:

– un maggior controllo dell’operato delle amministrazioni pubbliche (il che è già di per se sinonimo di maggiore efficienza);

– la possibilità di intervenire attivamente e in modo vincolante qualora l’operato degli amministratori non fosse coincidente con i bisogni e in linea con le richieste dei cittadini.

L’eventualità di sollevare un problema vigente con la sola raccolta firme permette già da sé di dar voce anche a minoranze e privati all’interno della comunità e favorisce la dialettica politica. Una raccolta firme relativamente alta permette inoltre di far fronte a un “quorum zero” per i referendum.

 

 

CONCLUSIONI

Risulta piuttosto chiaro che la difficoltà maggiore all’introduzione di forme di democrazia diretta non sia quella di dover inventare strumenti e regole ex novo con tutte le difficoltà ed i rischi del caso, inquantoché già sussistono esempi funzionanti tanto sul territorio italiano, sia all’estero e, in particolare, in Svizzera.

Al contrario, il maggiore ostacolo si rivela essere quello di mutare una cultura politica generale e di portare la cittadinanza, mediante la sua responsabilizzazione, alla riconquista pratica ed effettiva della propria sovranità.

 

” Quale governo, si domanda, è il migliore? Quello che c’insegna a governarci da soli

(J.W. Goethe, Massime e riflessioni, 1833 Op. posth.)

Commenta